News - 07/02/2025 - Tributi imprese aziende

Deducibilità perdite su crediti: la prova spetta al contribuente
Roma - In tema di imposte sul reddito d’impresa, la deducibilità dal reddito imponibile dei componenti negativi costituiti da perdite su crediti deve risultare da elementi certi e precisi, sia in relazione all’esistenza del credito, sia in relazione alla definitività della perdita. Spetta al contribuente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita. Laddove il contribuente non riesca a dimostrare che la perdita sul credito vantato è stata certa e definitiva nell’anno in cui è stata dedotta fiscalmente, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la maggiore imposta. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 303 dell’8 gennaio 2025.

La vicenda, spiega il Fisco -  è conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, relativo all’anno 2010, con cui è stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato per indeducibilità di componenti negativi di reddito costituiti da perdite su credito, con le conseguenti riprese a tassazione ai fini Irpef.
Il provvedimento è stato impugnato dal contribuente innanzi la Commissione tributaria provinciale di Venezia che ne ha accolto il ricorso, annullando l’atto impositivo.
A seguito di appello dell’Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1455/2019, ha ritenuto insussistenti nel caso in esame gli elementi certi e precisi richiesti dall’articolo 101, comma 5, del Dpr n. 917/1986 (Tuir) e pertanto ha respinto il ricorso del contribuente.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.
La Corte ha confermato la sentenza della Ctr del Veneto, ritenendo pertanto legittimo l’operato dell’Ufficio, richiamando in tema di deducibilità di perdite su crediti i seguenti principi.
Il contribuente che intende contestare il disconoscimento di una perdita su crediti da parte dell’Ufficio ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita e di offrire gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma per dimostrare che la stessa si sia effettivamente verificata.
Perché si possa configurare una perdita fiscalmente rilevante e quindi deducibile è necessario che sia infatti fornita la prova della definitività della perdita non solo dimostrando il mancato pagamento volontario del credito, ma altresì dando prova dell’impossibilità del suo recupero in via coattiva.
Laddove, infatti, la perdita sul credito è riconducibile all’inerzia del creditore nel recupero del proprio credito e nel mancato esercizio dei suoi diritti emerge un credito inattuato per volontà del creditore, ma non sono ravvisabili gli elementi certi e precisi richiesti dal Tuir per configurare una perdita fiscalmente rilevante.

Sul punto è osservato, inoltre, che strettamente collegato alla prescritta presenza degli elementi certi e precisi per la deducibilità delle perdite su crediti è il rispetto del principio di competenza, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito di impresa.
L’anno di competenza per la deduzione della perdita su crediti deve infatti coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito è irrecuperabile, diversamente, se la deducibilità fosse slegata dalla necessaria e verificabile presenza di elementi certi e precisi, il contribuente sarebbe libero di scegliere il periodo di imposta in cui sia più vantaggioso operare la deduzione, violando l’inderogabilità del criterio oggettivo di competenza.

I giudici hanno, dunque, ribadito che, secondo quanto disposto dall’articolo 101, comma 5 del Tuir, nella versione novellata dal Dl n. 83/2012, per la corretta deducibilità della perdita su credito dal reddito imponibile è necessario che la perdita risulti da elementi certi e precisi:

in relazione all’esistenza del credito
in relazione all’impossibilità di riscuotere lo stesso per infruttuosità delle procedure seguite per il recupero ovvero per l’assoggettamento del debitore alle procedure concorsuali.

Nel caso esaminato, la Ctr del Veneto ha ritenuto che il contribuente non sia riuscito a dimostrare che la perdita sul credito vantato nei confronti di una società era da considerarsi certa e definitiva nell’anno 2010 in cui è stata dedotta fiscalmente. In merito è stato osservato che nessuno degli assegni emessi dalla società debitrice è stato protestato, che il contribuente non ha dato prova dell’infruttuoso esperimento del recupero del credito, che la società debitrice è stata dichiarata fallita nel 2012, con conseguente assoggettamento alle procedure concorsuali successivamente alla pretesa del contribuente di dedurre la relativa perdita nell’anno 2010.

La Corte di cassazione, per i sopraindicati principi, ha ritenuto giuridicamente corretta la sentenza con cui la Ctr ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria e, pertanto, ha rigettato il ricorso del contribuente condannandolo alle spese del giudizio di legittimità.