Statuto



Art.1 - COSTITUZIONE

 

L Associazione Confimprese Roma Capitale un associazione costituita ai sensi dell art. 36 C.C. che svolge attivit sindacale

autonoma, libera, democratica ed apartitica associando principalmente piccoli imprenditori e lavoratori autonomi per tutelarne gli interessi e la rappresentanza.

 

L Associazione Confimprese Roma Capitale aderisce a Confimprese Italia Confederazione Sindacale Datoriale.

La denominazione di Associazione Confimprese Roma Capitale viene utilizzata a seguito di espressa e formale autorizzazione della Confimprese Italia e fino a quando permane il vincolo associativo con la Confimprese Italia medesima che con provvedimento motivato pu revocarlo in qualsiasi momento dandone preavviso scritto almeno trenta giorni prima.

 

L Associazione Confimprese di Viterbo, obbligata ad utilizzare in esclusiva i servizi, gli enti, le convenzioni per la esazione dei contributi associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti dalla Confimprese Italia fino alla revoco del vincolo associativo e l eventuale risarcimento.

 

Ogni eventuale deroga a tale principio deve essere espressamente e formalmente autorizzata dal Presidente Nazionale.

I soci dell Associazione Confimprese Roma Capitale devono riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento della revoca del vincolo associativo da parte della Confimprse Italia per deliberare il ricorso al Collegio Nazionale dei Robiviri di Roma e/o lo scioglimento dell associazione e/o la modifica della denominazione con un altra non confondibile con quella originariamente adottata.

La Confimprese Italia si riserva, in ogni caso, il diritto di inibire l utilizzo del proprio loco e denominazione.

Art. 2

L associazione Confimprese Roma Capitale ha sede in Viterbo in Largo Francesco Nagni, 15.

La durata dell Associazione ha tempo indeterminato.

Le norme che regolano la vita dell Associazione sono dettate del presente Statuto.

Art.3 - SOCI

Sono soci dell Associazione Confimprese Roma Capitale tutti i soggetti, singoli o associati, che per la loro piccola dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realt economiche giuridiche, e precisamente

1.       LAVORATORI AUTONOMI del: Micro Impresa Commercio Turismo Servizi Pesca ed Acquacoltura Artigianato Agricoltura(Aziende ed imprenditori agricoli;coltivatori diretti;coloni;mezzadri;affittuari e concedenti).

2.       PICCOLI IMPRENDITORI del: Commercio Turismo Servizi Pesca ed Acquacoltura Artigianato Agricoltura.

3.       DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali, ivi incluse le figure professionali per le quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali.

4.       Tutte le forme di societ aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della piccola impresa.

5.       Esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori.

6.       I pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati.

7.       Invalidi del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze vitalizie.

 

In particolare, si propone di:

Difendere e tutele gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obbiettivit e libert , nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali.

Tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

 

Promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, societ ed associazioni di produttori.

 

Gestire direttamente o mediante gli Enti di formazione della Confimprese Italia corsi di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad Enti pubblici e privati, nazionali e comunitari.

 

Promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all organizzazione ed alla gestione delle loro imprese associate. In questo ambito l Associazione pu prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con il Centro di Assistenza Fiscale CAF professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilit aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant altro occorrenti nell interesse generale degli iscritti.

 

Promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilit di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle P.M.I

 

Redigere e realizzare studi e progetti di fattibilit e sviluppo, consulenze ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l avvio d impresa con particolare riferimento all imprenditorialit giovanile.

 

Promuovere l interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifico-organizzative con analoghe imprese operanti all interno della realt economica europea.

 

Esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici.  

 

Istituire Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l attivit degli Associati.

 

Istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione.

 

Promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e aggiornamenti ed ogni altra forma di attivit scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie.

Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio per attivit turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all estero, per gli associati ed i loro famigliari.

Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attivit culturali, artistiche, sportive e ricreative per queste finalit la federazione potr promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, feste popolari, servizi di somministrazioni di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attivit ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statuari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l attivit ricreativa, sportiva, e per il tempo libero in generale.

Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle Piccole imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualit .

Partecipare attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula do contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello.

Promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dall Unione Europea e da privati.

Promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attivit produttive.

Promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all organizzazione dei servizi e delle imprese.

Istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico amministrativo del personale dell Associazione.

Istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione.

Svolgere l attivit di informazione e divulgazione socio-economica e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali.

Svolgere attivit di assistenza tecnica in tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola per il conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti.

Istituire e gestire Centri di assistenza tecnica CAT in conformit alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali e regionali.

Promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per i divulgatori agricoli per la formazione di idonei profili professionali.

Svolgere ogni attivit di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti.

Svolgere attivit formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo.

Promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attivit e dei servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro-organizzazioni intesa ad assistere e potenziare le imprese agricole nella loro gestione di attivit di produzione, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sia in Italia che all estero.

Promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attivit e dei servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell ambiente ed in quant altro ritenga utile alle stesse ed all intero settore agricolo anche per incrementare il turismo rurale ed ogni altra attivit inerente il tempo libero.  

 

Promuovere la costituzione di cooperative e consorzi per la coltivazione di terre incolte, abbandonate o mal coltivate per la vendita di fertilizzanti ed attrezzi per l agricoltura.

Assistere i propri iscritti per le pratiche di meccanizzazione agricola; per la concessioni di carburanti a prezzo agevolato, per la concessione di mutui fondiari e di contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e della Comunit Europea in base alle leggi per lo sviluppo dell agricoltura.

Designare o nominare propri rappresentanti Inenti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa.

Promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attivit editoriale.

Promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualit tra gli associati.

Promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale.

Rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni immobiliari urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche associazioni di categorie.

Promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Istituire previa autorizzazione della sede nazionale sedi territoriali dell Ente di Patronato, distaccandovi personale assunto dalla stessa Associazione Confimprese di Viterbo.

Istituire e gestire centri di raccolta del CAF per pensionati e lavoratori dipendenti.

 

Istituire e gestire centri di raccolta CAA Centro Autorizzato Assistenza Agricola.

Per il proseguimento di tutti gli scopi l Associazione Confimprese di Viterbo, ferma restando l assenza di finalit di lucro, potr compiere qualsiasi attivit economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a societ di servizi per l assistenza agli associati.

Art. 4

Possono far parte della Associazione tutti coloro operanti in ogni attivit , purch condividono principi, scopi, programmi e il presente Statuto.

 

Art. 5

I partecipanti all Associazione Confimprese Roma Capitale si distinguono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;

SOCI BENEMERITI: sono le persone, associazioni o movimenti politici, nominati dai soci fondatori a maggioranza per aver svolto attivit interessanti per l Associazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;

SOCI ORDINARI: sono tutti gli iscritti all Associazione e che, in regola con le quote e i contributi, hanno diritto di voto nell Assemblea territoriale e, tramite i loro delegati, nell Assemblea e nel Direttivo Nazionale.

Art. 6

La domanda per essere ammesso in qualit di socio ordinario deve essere presentata al Presidente territoriale sui moduli predisposti dall Associazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano agli associati.

Art. 7

Sulla domanda di ammissione decide il Presidente territoriale di concerto con il Segretario territoriale dell Associazione. Sull eventuale rigetto della domanda l aspirante socio pu ricorrere all esecutivo territoriale.

Art. 8

Tutti i soci dell Associazione Confimprese Viterbo sono di diritto e di fatto iscritti a CONFIMPRESEITALIA e ne ricevono la tessera.

Art. 9

Il socio che voglia recedere dall Associazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell anno, in difetto la sua partecipazione all Associazione si intender tacitamente rinnovata per un altro anno.

Art. 10

La qualit di socio o iscritto si perde per dimissioni e/o espulsione

Art. 11

L espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva per giusta causa.

L associato pu ricorrere contro l espulsione al Collegio dei Probiviri.

E ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto o l arrecare danni e/o discredito al buon nome dell Associazione.

Art. 12

I singoli iscritti si obbligano a versare a Confimprese Roma Capitale una quota sociale annuale stabilita di anno in anno dalla Confederazione Nazionale.

Qualora l associato non provveda entro il termine l Associazione potr richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potr espellere il socio resosi moroso.

Art. 13 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell Associazione costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate qa qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

In particolare il fondo comune dell Associazione costituito:

1.       dalle quote associative e dai contributi degli iscritti;

2.       dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

3.       dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Ogni Associazione titolare di un proprio e distinto fondo comune.

Art. 14

Gli organi dell Associazione sono:

1.       l Assemblea territoriale;

2.       la Giunta Esecutiva territoriale;

3.       il Presidente territoriale;

4.       il Segretario territoriale;

5.       il Collegio dei Probiviri.

Art. 15

L Assemblea territoriale costituita dai soci fondatori, dai soci benemeriti, dai soci ordinari e dai delegati delle Unioni di categoria.

Le deliberazioni prese in conformit alle norme statutarie di qui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.

L Assemblea territoriale invia all Assemblea Nazionale e al Direttivo Confederale adeguata rappresentanza delegata con diritto di voto.

Art. 16

L Assemblea pu essere ordinaria e straordinaria.

L Assemblea ordinaria convocata entro il primo trimestre dal Presidente territoriale.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall Ufficio Postale oppure a mezzo fax, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze.

L avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti predisposti dal Presidente territoriale oppure da un trenta per cento degli associati, o almeno dalla maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva.

L Assemblea straordinaria pu essere convocata dal presidente territoriale, dalla Giunta Esecutiva o dal trenta per cento degli iscritti.

I termini e le modalit di convocazione dell Assemblea straordinaria sono stabilite dai commi precedenti per l Assemblea ordinaria.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorch sia presente almeno la met pi uno aventi diritto, anche se rappresentati per delega.

In seconda convocazione l Assemblea si intender validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.

Nel caso in cui l Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell Associazione o su modificazione da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione se ottenute con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.

Possono partecipare all Assemblea e hanno diritto al voto i soci in regola con i pagamenti delle quote relative all anno in corso.

Ogni delegato o socio non pu rappresentare pi di altri tre membri dell Assemblea.

Il Presidente, all occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.

Le funzioni di Segretario dell Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall Assemblea.

I verbali dell Assemblea territoriale sono approvati e firmati dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, loro dichiarazioni.

Art. 18

L Assemblea territoriale ha le seguenti competenze:

1.       delibera degli argomenti posti al ordine del giorno;

2.       stabilisce le direttive sui problemi di maggiore importanza riguardante l attivit dell Associazione;

3.       delibera sulle modifiche dello Statuto dell Associazione;

4.       approva il bilancio consuntivo dell anno precedente e preventivo dell anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno;

5.       elegge il Presidente territoriale;

6.       elegge la Giunta Esecutiva territoriale;

7.       elegge il Collegio dei Probiviri.

Art. 19 - LA GIUNTA ESECUTIVA TERRITORIALE

La Giunta, oltre ai componenti eletti dall assemblea territoriale, composta:

1.       dal Presidente dell Associazione territoriale;

2.       dai Presidenti delle Unioni territoriali di categoria;

3.       dal Segretario.

La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente dell Associazione territoriale o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei soci dell Associazione territoriale.

Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunioneo, in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni prima.

Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente dell Associazione teritoriale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un ora da quella fissata per la convocazione, la riunione valida con la presenza effettiva di almeno la met pi uno dei componenti.

A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parit prevale il voto del presidente.

Della riunione redatto in apposito registro il relativo verbale il quale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La Giunta composta da un numero minimo di tre fino ad un numero massimo di otto membri eletti dall Assemblea territoriale sulla base di liste di nominativi riportanti l indicazione del Presidente, da depositare presso il Segretario almeno venti giorni prima dell Assemblea.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri si adotter la formula della cooptazione del primo dei non eletti. La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni, e ad essa spetta:

1.       predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo;

2.       deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino l Associazione territoriale;

3.       prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate;

4.       stabilire l organico del personale dell Associazione territoriale;

5.       emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;

6.       predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all approvazione dell Assemblea territoriale;

7.       esplicare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statuari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;

8.       convocare le assemblee ordinarie e staordinarie;

9.       fornire tutta l assistenza ai distretti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

10.   stabilire l ordinamento del personale dell Associazione territoriale determinandone il trattamento economico;

11.   deiberare sull opposizione al rigetto della domanda dell aspirante socio;

12.   deliberare l espulsione del socio;

13.   partecipare alla stesura dell ordine del giorno;

14.   deliberare sulle eventuali incompatibilit ;

nominare rappresentanti dell Associazione territoriale presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere, Confimprese.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dall Assemblea territoriale insieme ( nella stessa lista ) alla Giunta Esecutiva territoriale. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sono eleggibili e le candidature devono essere ufficializzate mediante deposito di apposita dichiarazione presso il Segretario almeno venti giorni prima dell Assemblea.

Il Presidente rappresenta l Associazione territoriale ad ogni effetto di legge ( il rappresentante legale ) e statuario, pu compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed inoltre:

1.       presiede di diritto la Giunta esecutiva territoriale;

2.       dura in carica tre anni ed rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni dal Segretario della Giunta Esecutiva territoriale.

In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall evento.

Art. 21 - IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato su mandato della Giunta Esecutiva Nazionale responsabile dell organizzazione dell Associazione. Dura in carica tre anni ed rieleggibile.

Art. 22 - IL COLLEGIO DEI PROBVIRI

Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, eletti dall Assemblea territoriale anche tra i non soci, dura in carica tre anni.

Tale ufficio incompatibile con ogni altra carica sociale.

Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

Art. 23 - LE UNIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA (UNIONI)

Le unioni possono essere determinate secondo la tipologia stabilita dalla Confederazione.

Sono costituite da almeno dieci soci operanti sul territorio dell Associazione.

E ammessa l Unione dei pensionati con n. 5 soci.

Art. 24

Sono organi dell Unione:

1.       il Presidente dell Unione;

2.       il Segretario dell Unione.

Art. 25

Il Presidente dell Unione di categoria viene eletto dall Assemblea dei soci appartenenti all Unione territoriale. Il Segretario che funge anche da tesoriere viene nominato dal corrispondente Unione Nazionale di Categoria.

Art. 26

L Assemblea dell unione territoriale composta da soci operanti nell ambito dell Associazione territoriale e viene convocata nei modi e nei termini previsti agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto. Il Presidente dell Unione promuove le attivit nell ambito dei territori assumendone le relative competenze e responsabilit .

Art. 27

Gli organi dell Unione e gli organi dell Associazione territoriale andranno comunque a scadenza.

Unitamente ai relativi organi nazionali indipendentemente dal periodo di conferma o elezioni locali.

Art. 28

Tutti gli organismi di cui al presente Statuto possono essere nominati, per i primi tre anni, dai Soci Fondatori.

Art. 29

Lo scioglimento dell Associazione deliberato dall Assemblea con le modalit previste dall Art. 17 con le maggioranze previste in prima convocazione. L Assemblea nominer uno o pi liquidatori, che provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilit di regolare costituzione dell Assemblea, ciascuno dei membri della Giunta Esecutiva potr chiedere all Autorit competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuer , esaurita la liquidazione, verr devoluto ad altra Associazione con finalit analoghe o ai fini di pubblica utilit , scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall Assemblea e sentito l organismo di controllo di cui all Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Le entrate dell Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti, dalle somme trasferite all Associazione dalla Confimprese Roma Capitale e dagli Enti promossi e/o istituiti dalla stessa a titolo di contributi o di rimborso spese per le attivit svolte, nella misura stabilita da apposite convenzioni e da altri proventi che possono pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purch non siano in contrasto con le vigenti norme di Legge.

Gli iscritti devono versare annualmente all Associazione la quota o contributo associativo deliberato, entro il mese di Dicembre di ogni anno, dalla Segreteria dell Associazione per l anno successivo. La ConfimpreseItalia non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalle Associazioni federate anche se pu richiedere copia dei bilanci preventivi e consuntivi ai soci medesimi. Dal comando presso le sedi del Patronato del personale assunto dall Associazione non potr scaturire, per nessun motivo, un rapporto di lavoro dipendente tra il Patronato ed il personale suddetto. I responsabili legali dell Associazione dovranno rispondere con il proprio fondo comune e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto dell Associazione dagli stessi rappresentata.

Art. 31

Per tutto ci che non previsto dal presente Statuto si rimanda allo Statuto Confederale ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza fine di lucro.