Art.1
- COSTITUZIONE
L Associazione Confimprese Roma Capitale un associazione
costituita ai sensi dell art. 36 C.C. che svolge attivit sindacale
autonoma, libera, democratica ed apartitica associando
principalmente piccoli imprenditori e lavoratori autonomi per tutelarne gli
interessi e la rappresentanza.
L Associazione Confimprese Roma Capitale aderisce a Confimprese
Italia Confederazione Sindacale Datoriale.
La denominazione di Associazione Confimprese Roma Capitale viene
utilizzata a seguito di espressa e formale autorizzazione della Confimprese
Italia e fino a quando permane il vincolo associativo con la Confimprese Italia
medesima che con provvedimento motivato pu revocarlo in qualsiasi momento
dandone preavviso scritto almeno trenta giorni prima.
L Associazione Confimprese di Viterbo, obbligata ad utilizzare
in esclusiva i servizi, gli enti, le convenzioni per la esazione dei contributi
associativi, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti dalla Confimprese Italia
fino alla revoco del vincolo associativo e l eventuale risarcimento.
Ogni eventuale deroga a tale principio deve essere espressamente
e formalmente autorizzata dal Presidente Nazionale.
I soci dell Associazione Confimprese Roma Capitale devono
riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento della revoca del vincolo
associativo da parte della Confimprse Italia per deliberare il ricorso al
Collegio Nazionale dei Robiviri di Roma e/o lo scioglimento dell associazione
e/o la modifica della denominazione con un altra non confondibile con quella
originariamente adottata.
La Confimprese Italia si riserva, in ogni caso, il diritto di
inibire l utilizzo del proprio loco e denominazione.
Art.
2
L associazione Confimprese Roma Capitale ha sede in Viterbo in
Largo Francesco Nagni, 15.
La durata dell Associazione ha tempo indeterminato.
Le norme che regolano la vita dell Associazione sono dettate del
presente Statuto.
Art.3
- SOCI
Sono soci dell Associazione Confimprese Roma Capitale tutti i
soggetti, singoli o associati, che per la loro piccola dimensione organizzativa
ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realt
economiche giuridiche, e precisamente
1.
LAVORATORI AUTONOMI del: Micro Impresa Commercio Turismo
Servizi Pesca ed Acquacoltura Artigianato Agricoltura(Aziende ed
imprenditori agricoli;coltivatori diretti;coloni;mezzadri;affittuari e
concedenti).
2.
PICCOLI IMPRENDITORI del: Commercio Turismo Servizi Pesca ed
Acquacoltura Artigianato Agricoltura.
3.
DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali,
ivi incluse le figure professionali per le quali non sono previsti appositi
albi o ordini professionali.
4.
Tutte le forme di societ aventi le caratteristiche qualitative e
quantitative della piccola impresa.
5.
Esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e dei
piccoli imprenditori.
6.
I pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati.
7.
Invalidi del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze
vitalizie.
In particolare, si propone di:
Difendere e tutele gli interessi economici, morali,
assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli
iscritti con assoluta obbiettivit e libert , nei confronti degli Enti pubblici
e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali.
Tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie
collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, societ ed
associazioni di produttori.
Gestire direttamente o mediante gli Enti di formazione della
Confimprese Italia corsi di formazione in generale previste dalle normative
regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad
Enti pubblici e privati, nazionali e comunitari.
Promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di
fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all organizzazione
ed alla gestione delle loro imprese associate. In questo ambito l Associazione
pu prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni
con il Centro di Assistenza Fiscale CAF professionisti abilitati e/o con studi
professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza
tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di
contabilit aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e
quant altro occorrenti nell interesse generale degli iscritti.
Promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con
possibilit di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed
internazionali per lo sviluppo delle P.M.I
Redigere e realizzare studi e progetti di fattibilit e
sviluppo, consulenze ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di
iniziative per l avvio d impresa con particolare riferimento
all imprenditorialit giovanile.
Promuovere l interscambio di esperienze e conoscenze
tecnico-scientifico-organizzative con analoghe imprese operanti all interno
della realt economica europea.
Esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della
ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e
regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici.
Istituire Centri studio, ricerca, sperimentazione e
documentazione nei settori inerenti l attivit degli Associati.
Istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini
esclusivi di ricerca e di formazione.
Promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con
Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni,
seminari, dibattiti, corsi di studio e aggiornamenti ed ogni altra forma di
attivit scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione
di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie.
Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti
associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio per attivit turistiche e
per il tempo libero, sia in Italia che all estero, per gli associati ed i loro
famigliari.
Organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti
associazioni pubbliche e private, attivit culturali, artistiche, sportive e
ricreative per queste finalit la federazione potr promuovere e/o gestire ai
vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, feste popolari,
servizi di somministrazioni di bevande ed alimenti, spacci e acquisti
collettivi di genere vari ed alimentari, attivit ed impianti sportivi,
cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili
al raggiungimento degli scopi statuari anche attraverso la costituzione di
specifici enti per l attivit ricreativa, sportiva, e per il tempo libero in
generale.
Promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo
delle Piccole imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo
alla certificazione di qualit .
Partecipare attraverso i rappresentanti di categoria e dei
gruppi interessati, alla stipula do contratti collettivi di lavoro e di accordi
sindacali a qualsiasi livello.
Promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre
organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione,
aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e
dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da
inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici,
dall Unione Europea e da privati.
Promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio
delle attivit produttive.
Promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei
processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei
servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che
possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o
nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all organizzazione dei
servizi e delle imprese.
Istituire e gestire corsi per la preparazione, il
perfezionamento tecnico amministrativo del personale dell Associazione.
Istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti
ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di
specializzazione.
Svolgere l attivit di informazione e divulgazione
socio-economica e qualificazione professionale in favore dei produttori
agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti
dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali.
Svolgere attivit di assistenza tecnica in tutti i settori, con
particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola per il
conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti.
Istituire e gestire Centri di assistenza tecnica CAT in
conformit alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali
e regionali.
Promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli
Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione
post diploma/laurea per i divulgatori agricoli per la formazione di idonei
profili professionali.
Svolgere ogni attivit di cooperazione tecnica con i Paesi
emergenti.
Svolgere attivit formative del personale da utilizzare in
programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo.
Promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di
attivit e dei servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative,
consorzi e macro-organizzazioni intesa ad assistere e potenziare le imprese
agricole nella loro gestione di attivit di produzione, ammasso, lavorazione,
trasformazione e commercializzazione sia in Italia che all estero.
Promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di
attivit e dei servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole in
funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell ambiente ed
in quant altro ritenga utile alle stesse ed all intero settore agricolo anche
per incrementare il turismo rurale ed ogni altra attivit inerente il tempo
libero.
Promuovere la costituzione di cooperative e consorzi per la
coltivazione di terre incolte, abbandonate o mal coltivate per la vendita di
fertilizzanti ed attrezzi per l agricoltura.
Assistere i propri iscritti per le pratiche di meccanizzazione
agricola; per la concessioni di carburanti a prezzo agevolato, per la
concessione di mutui fondiari e di contributi dello Stato, delle Regioni, delle
Provincie, dei Comuni e della Comunit Europea in base alle leggi per lo
sviluppo dell agricoltura.
Designare o nominare propri rappresentanti Inenti, organismi o
commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori
autonomi e della piccola impresa sia richiesta o ammessa.
Promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi
altra attivit editoriale.
Promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualit tra gli
associati.
Promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la
costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale.
Rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni
immobiliari urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche
associazioni di categorie.
Promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e
lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro.
Istituire previa autorizzazione della sede nazionale sedi
territoriali dell Ente di Patronato, distaccandovi personale assunto dalla
stessa Associazione Confimprese di Viterbo.
Istituire e gestire centri di raccolta del CAF per pensionati e
lavoratori dipendenti.
Istituire e gestire centri di raccolta CAA Centro Autorizzato
Assistenza Agricola.
Per il proseguimento di tutti gli scopi l Associazione
Confimprese di Viterbo, ferma restando l assenza di finalit di lucro, potr
compiere qualsiasi attivit economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le
partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a societ di
servizi per l assistenza agli associati.
Art.
4
Possono far parte della Associazione tutti coloro operanti in
ogni attivit , purch condividono principi, scopi, programmi e il presente
Statuto.
Art.
5
I partecipanti all Associazione Confimprese Roma Capitale si
distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l atto
costitutivo e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei
soci ordinari;
SOCI BENEMERITI: sono le persone, associazioni o movimenti
politici, nominati dai soci fondatori a maggioranza per aver svolto attivit
interessanti per l Associazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
SOCI ORDINARI: sono tutti gli iscritti all Associazione e che,
in regola con le quote e i contributi, hanno diritto di voto nell Assemblea
territoriale e, tramite i loro delegati, nell Assemblea e nel Direttivo
Nazionale.
Art.
6
La domanda per essere ammesso in qualit di socio ordinario deve
essere presentata al Presidente territoriale sui moduli predisposti
dall Associazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l espressa
dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne
derivano agli associati.
Art.
7
Sulla domanda di ammissione decide il Presidente territoriale di
concerto con il Segretario territoriale dell Associazione. Sull eventuale
rigetto della domanda l aspirante socio pu ricorrere all esecutivo
territoriale.
Art.
8
Tutti i soci dell Associazione Confimprese Viterbo sono di
diritto e di fatto iscritti a CONFIMPRESEITALIA e ne ricevono la tessera.
Art.
9
Il socio che voglia recedere dall Associazione, deve darne
comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della
scadenza dell anno, in difetto la sua partecipazione all Associazione si
intender tacitamente rinnovata per un altro anno.
Art.
10
La qualit di socio o iscritto si perde per dimissioni e/o
espulsione
Art.
11
L espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva per giusta
causa.
L associato pu ricorrere contro l espulsione al Collegio dei
Probiviri.
E ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del
presente Statuto o l arrecare danni e/o discredito al buon nome
dell Associazione.
Art.
12
I singoli iscritti si obbligano a versare a Confimprese Roma
Capitale una quota sociale annuale stabilita di anno in anno dalla
Confederazione Nazionale.
Qualora l associato non provveda entro il termine l Associazione
potr richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potr
espellere il socio resosi moroso.
Art.
13 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell Associazione costituito dai beni mobili ed
immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni,
successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate qa qualsiasi scopo,
nel rispetto della legge.
In particolare il fondo comune dell Associazione costituito:
1.
dalle quote associative e dai contributi degli iscritti;
2.
dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
3.
dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell Associazione e dalle
eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
Ogni Associazione titolare di un proprio e distinto fondo
comune.
Art.
14
Gli organi dell Associazione sono:
1.
l Assemblea territoriale;
2.
la Giunta Esecutiva territoriale;
3.
il Presidente territoriale;
4.
il Segretario territoriale;
5.
il Collegio dei Probiviri.
Art.
15
L Assemblea territoriale costituita dai soci fondatori, dai
soci benemeriti, dai soci ordinari e dai delegati delle Unioni di categoria.
Le deliberazioni prese in conformit alle norme statutarie di
qui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.
L Assemblea territoriale invia all Assemblea Nazionale e al
Direttivo Confederale adeguata rappresentanza delegata con diritto di voto.
Art.
16
L Assemblea pu essere ordinaria e straordinaria.
L Assemblea ordinaria convocata entro il primo trimestre dal
Presidente territoriale.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate
mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall Ufficio
Postale oppure a mezzo fax, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della
data fissata per le adunanze.
L avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti
predisposti dal Presidente territoriale oppure da un trenta per cento degli
associati, o almeno dalla maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva.
L Assemblea straordinaria pu essere convocata dal presidente
territoriale, dalla Giunta Esecutiva o dal trenta per cento degli iscritti.
I termini e le modalit di convocazione dell Assemblea
straordinaria sono stabilite dai commi precedenti per l Assemblea ordinaria.
Art.
17
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione
allorch sia presente almeno la met pi uno aventi diritto, anche se rappresentati
per delega.
In seconda convocazione l Assemblea si intender validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti,
senza tenere conto degli astenuti.
Nel caso in cui l Assemblea sia chiamata a deliberare su
proposta di scioglimento dell Associazione o su modificazione da apportare allo
Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenute con
il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, e in
seconda convocazione se ottenute con il voto favorevole della maggioranza degli
aventi diritto al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.
Possono partecipare all Assemblea e hanno diritto al voto i soci
in regola con i pagamenti delle quote relative all anno in corso.
Ogni delegato o socio non pu rappresentare pi di altri tre
membri dell Assemblea.
Il Presidente, all occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due
scrutatori.
Le funzioni di Segretario dell Assemblea sono assunte da uno
degli associati nominato dall Assemblea.
I verbali dell Assemblea territoriale sono approvati e firmati
dal Presidente dell Assemblea e dal Segretario. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta degli associati, loro dichiarazioni.
Art.
18
L Assemblea territoriale ha le seguenti competenze:
1.
delibera degli argomenti posti al ordine del giorno;
2.
stabilisce le direttive sui problemi di maggiore importanza
riguardante l attivit dell Associazione;
3.
delibera sulle modifiche dello Statuto dell Associazione;
4.
approva il bilancio consuntivo dell anno precedente e preventivo
dell anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno;
5.
elegge il Presidente territoriale;
6.
elegge la Giunta Esecutiva territoriale;
7.
elegge il Collegio dei Probiviri.
Art.
19 - LA GIUNTA ESECUTIVA TERRITORIALE
La Giunta, oltre ai componenti eletti dall assemblea
territoriale, composta:
1.
dal Presidente dell Associazione territoriale;
2.
dai Presidenti delle Unioni territoriali di categoria;
3.
dal Segretario.
La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e,
in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente
dell Associazione territoriale o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi
dei soci dell Associazione territoriale.
Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno
cinque giorni prima della data della riunioneo, in caso di urgenza, con
telegramma spedito almeno due giorni prima.
Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente dell Associazione
teritoriale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza
effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un ora da quella
fissata per la convocazione, la riunione valida con la presenza effettiva di
almeno la met pi uno dei componenti.
A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di
parit prevale il voto del presidente.
Della riunione redatto in apposito registro il relativo
verbale il quale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
La Giunta composta da un numero minimo di tre fino ad un
numero massimo di otto membri eletti dall Assemblea territoriale sulla base di
liste di nominativi riportanti l indicazione del Presidente, da depositare
presso il Segretario almeno venti giorni prima dell Assemblea.
In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri si
adotter la formula della cooptazione del primo dei non eletti. La Giunta
Esecutiva dura in carica tre anni, e ad essa spetta:
1.
predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo;
2.
deliberare su tutte le questioni di carattere generale che
interessino l Associazione territoriale;
3.
prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi
delle categorie associate;
4.
stabilire l organico del personale dell Associazione territoriale;
5.
emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli
espressamente previsti dal presente Statuto;
6.
predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre
all approvazione dell Assemblea territoriale;
7.
esplicare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi
statuari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
8.
convocare le assemblee ordinarie e staordinarie;
9.
fornire tutta l assistenza ai distretti per lo svolgimento dei
loro compiti istituzionali;
10. stabilire
l ordinamento del personale dell Associazione territoriale determinandone il
trattamento economico;
11. deiberare
sull opposizione al rigetto della domanda dell aspirante socio;
12. deliberare
l espulsione del socio;
13. partecipare
alla stesura dell ordine del giorno;
14. deliberare
sulle eventuali incompatibilit ;
nominare rappresentanti dell Associazione territoriale presso
Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria,
Commissioni ed Organismi in genere, Confimprese.
Art.
20 - IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto dall Assemblea territoriale insieme (
nella stessa lista ) alla Giunta Esecutiva territoriale. Tutti i soci in regola
con il pagamento delle quote sono eleggibili e le candidature devono essere
ufficializzate mediante deposito di apposita dichiarazione presso il Segretario
almeno venti giorni prima dell Assemblea.
Il Presidente rappresenta l Associazione territoriale ad ogni
effetto di legge ( il rappresentante legale ) e statuario, pu compiere tutti
gli atti di ordinaria amministrazione ed inoltre:
1.
presiede di diritto la Giunta esecutiva territoriale;
2.
dura in carica tre anni ed rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni dal
Segretario della Giunta Esecutiva territoriale.
In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario ne assume la
carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall evento.
Art.
21 - IL SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato su mandato della Giunta Esecutiva
Nazionale responsabile dell organizzazione dell Associazione. Dura in carica
tre anni ed rieleggibile.
Art.
22 - IL COLLEGIO DEI PROBVIRI
Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, eletti
dall Assemblea territoriale anche tra i non soci, dura in carica tre anni.
Tale ufficio incompatibile con ogni altra carica sociale.
Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta
il Collegio ad ogni effetto.
Art.
23 - LE UNIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA (UNIONI)
Le unioni possono essere determinate secondo la tipologia
stabilita dalla Confederazione.
Sono costituite da almeno dieci soci operanti sul territorio
dell Associazione.
E ammessa l Unione dei pensionati con n. 5 soci.
Art.
24
Sono organi dell Unione:
1.
il Presidente dell Unione;
2.
il Segretario dell Unione.
Art.
25
Il Presidente dell Unione di categoria viene eletto
dall Assemblea dei soci appartenenti all Unione territoriale. Il Segretario che
funge anche da tesoriere viene nominato dal corrispondente Unione Nazionale di
Categoria.
Art.
26
L Assemblea dell unione territoriale composta da soci operanti
nell ambito dell Associazione territoriale e viene convocata nei modi e nei
termini previsti agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto. Il Presidente
dell Unione promuove le attivit nell ambito dei territori assumendone le
relative competenze e responsabilit .
Art.
27
Gli organi dell Unione e gli organi dell Associazione
territoriale andranno comunque a scadenza.
Unitamente ai relativi organi nazionali indipendentemente dal
periodo di conferma o elezioni locali.
Art.
28
Tutti gli organismi di cui al presente Statuto possono essere
nominati, per i primi tre anni, dai Soci Fondatori.
Art.
29
Lo scioglimento dell Associazione deliberato dall Assemblea
con le modalit previste dall Art. 17 con le maggioranze previste in prima
convocazione. L Assemblea nominer uno o pi liquidatori, che provvederanno
alla liquidazione secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilit di
regolare costituzione dell Assemblea, ciascuno dei membri della Giunta
Esecutiva potr chiedere all Autorit competente la nomina del o dei
liquidatori. Quanto residuer , esaurita la liquidazione, verr devoluto ad
altra Associazione con finalit analoghe o ai fini di pubblica utilit , scelti
dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall Assemblea e sentito
l organismo di controllo di cui all Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre
1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
30
Le entrate dell Associazione sono costituite dalla quota dei
contributi ordinari e straordinari degli iscritti, dalle somme trasferite
all Associazione dalla Confimprese Roma Capitale e dagli Enti promossi e/o
istituiti dalla stessa a titolo di contributi o di rimborso spese per le
attivit svolte, nella misura stabilita da apposite convenzioni e da altri proventi
che possono pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purch
non siano in contrasto con le vigenti norme di Legge.
Gli iscritti devono versare annualmente all Associazione la
quota o contributo associativo deliberato, entro il mese di Dicembre di ogni
anno, dalla Segreteria dell Associazione per l anno successivo. La
ConfimpreseItalia non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo
dalle Associazioni federate anche se pu richiedere copia dei bilanci
preventivi e consuntivi ai soci medesimi. Dal comando presso le sedi del
Patronato del personale assunto dall Associazione non potr scaturire, per
nessun motivo, un rapporto di lavoro dipendente tra il Patronato ed il
personale suddetto. I responsabili legali dell Associazione dovranno rispondere
con il proprio fondo comune e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di
bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto dell Associazione dagli
stessi rappresentata.
Art.
31
Per tutto ci che non previsto dal presente Statuto si rimanda
allo Statuto Confederale ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza
fine di lucro.